Art. 21
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«l)
sostenere gli obiettivi degli accertamenti stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), in particolare per quanto riguarda le verifiche di cui agli articoli da 14 a 16 di tale regolamento.
(*2) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;"
2)
l’ è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 ter. Il personale debitamente autorizzato delle autorità preposte agli accertamenti quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno accesso all’EES ai fini della consultazione dei dati dell’EES.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’accesso ai dati dell’EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell’Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli del regolamento (UE) 2019/817 e agli del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all’assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.
(*3) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;"
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 24 bis
Accesso ai dati per il controllo di sicurezza ai fini degli accertamenti
Le autorità preposte agli accertamenti come definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno accesso all’EES per consultare i dati ai fini di un controllo di sicurezza a norma dell’, paragrafo 2, di tale regolamento.
L’interrogazione di cui al presente articolo è effettuata utilizzando i dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 e l’EES dà un riscontro positivo se una cartella relativa al respingimento basata sui motivi di cui all’allegato V, parte B, punti B, D, H, I e J, del regolamento (UE) 2016/399 è collegata a un fascicolo individuale corrispondente. In caso di riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo.
Se il fascicolo individuale non contiene dati biometrici, le autorità preposte agli accertamenti possono accedere ai dati biometrici della persona in questione e verificare la corrispondenza nel VIS conformemente all’ del regolamento (CE) n. 767/2008.»;
4)
all’articolo 46, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la finalità dell’accesso di cui all’, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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