Art. 20 · Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Art. 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 L’ del regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato: 1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato: a) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all’articolo 45 sexies del presente regolamento; b) dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, designate a norma degli del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini di cui agli articoli 18 quater e 18 quinquies del presente regolamento e ai fini del regolamento (UE) 2018/1240; c) delle autorità preposte agli accertamenti quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) ai fini di cui agli di tale regolamento; d) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi di cui agli del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all’assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti. (*1)  Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;" 2) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Le autorità preposte agli accertamenti quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno inoltre accesso al VIS per consultare i dati ai fini di un controllo di sicurezza a norma dell’, paragrafo 2, di tale regolamento. L’interrogazione di cui al presente paragrafo è effettuata utilizzando i dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 e il VIS dà un riscontro positivo se una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno per i motivi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punti i), v) e vi) del presente regolamento, è registrata in un fascicolo corrispondente. In caso di riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo.».
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