Art. 17 · Modulo consuntivo

Art. 17

Modulo consuntivo

In vigore dal 14 mag 2024
Modulo consuntivo 1.   Le autorità preposte agli accertamenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli , un modulo contenente le informazioni seguenti: a) nome, data e luogo di nascita e genere; b) indicazione delle cittadinanze o dell’apolidia, paesi di residenza prima dell’arrivo e lingue parlate; c) motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti; d) informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute effettuato a norma dell’, paragrafo 1, anche qualora, sulla base delle circostanze relative allo stato generale di ciascun cittadino di paese terzo, non sia stato necessario un ulteriore controllo dello stato di salute; e) informazioni pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in conformità dell’, paragrafo 3, in particolare le vulnerabilità o le esigenze di accoglienza o procedurali particolari individuate; f) informazioni indicanti se il cittadino di paese terzo interessato abbia fatto una domanda di protezione internazionale; g) informazioni fornite dal cittadino di paese terzo interessato sull’eventuale presenza di familiari sul territorio di uno degli Stati membri; h) se la consultazione delle banche dati pertinenti a norma dell’ abbia dato luogo a un riscontro positivo; i) se il cittadino di paese terzo interessato abbia ottemperato all’obbligo di cooperare a norma dell’. 2.   Se disponibili, sono incluse nel modulo di cui al paragrafo 1 le informazioni seguenti: a) motivo dell’arrivo o dell’ingresso irregolari; b) informazioni sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito, paesi terzi in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta la protezione internazionale, e la destinazione prevista nell’Unione; c) documenti di viaggio o di identità posseduti dai cittadini di paese terzo; d) eventuali osservazioni e altre informazioni pertinenti, compresa ogni eventuale informazione connessa nei casi presunti di traffico di migranti o di tratta di esseri umani. 3.   Le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 sono registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio. È specificato se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono confermate dalle autorità preposte agli accertamenti o dichiarate dalla persona interessata. Le informazioni contenute nel modulo sono messe a disposizione della persona interessata in formato cartaceo o elettronico. Le informazioni di cui alla lettera h), del paragrafo 1 del presente articolo sono omesse. Prima che il modulo sia trasmesso alle autorità competenti di cui all’, paragrafi da 1 a 4, la persona sottoposta agli accertamenti ha la possibilità di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte. Le autorità preposte agli accertamenti registrano tale indicazione nelle pertinenti informazioni di cui al presente articolo.
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