Art. 15
Controllo di sicurezza
In vigore dal 14 mag 2024
Controllo di sicurezza
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all’ o 7 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare se possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Tale controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.
2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, del presente articolo, e nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399, sono consultate le pertinenti banche dati dell’Unione, in particolare il SIS, il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS), compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti istituito dalla decisione 2004/512/CE (VIS) e il sistema centralizzato per l’identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN) , i dati Europol trattati per le finalità di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 e le banche dati Interpol, come previsto all’ del presente regolamento. A tal fine possono essere consultate anche le pertinenti banche dati nazionali.
3. Per quanto riguarda la consultazione dell’EES, di ETIAS, fatta eccezione per l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, e del VIS ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, i dati estratti si limitano a indicare, rispettivamente, i rifiuti d’ingresso, i rifiuti, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi, o le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto, di visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza.
In caso di riscontro positivo nel SIS, l’autorità preposta agli accertamenti che effettua l’interrogazione ha accesso ai dati contenuti nella segnalazione.
4. Per quanto riguarda la consultazione di ECRIS-TCN, i dati estratti si limitano alle condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816.
5. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l’estrazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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