Art. 14 · Identificazione o verifica dell’identità

Art. 14

Identificazione o verifica dell’identità

In vigore dal 14 mag 2024
Identificazione o verifica dell’identità 1.   Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l’applicazione dell’ del regolamento (UE) 2016/399, l’identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli del presente regolamento è verificata o stabilita utilizzando, se del caso, gli elementi seguenti: a) documenti di identità, di viaggio o di altro tipo; b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo; e c) dati biometrici. 2.   Ai fini dell’identificazione e della verifica dell’identità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità preposte agli accertamenti interrogano, utilizzando i dati o le informazioni di cui a tale paragrafo, l’archivio comune di dati di identità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 (CIR) a norma dell’articolo 20 bis del regolamento (UE) 2019/817, e a norma dell’articolo 20 bis del regolamento (UE) 2019/818, il sistema d’informazione Schengen istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 (SIS) e, se del caso, le banche dati nazionali applicabili a norma del diritto nazionale. I dati biometrici di un cittadino di paese terzo sottoposto agli accertamenti sono rilevati una sola volta ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità di tale persona e della registrazione in Eurodac di tale persona, conformemente agli , paragrafo 1, lettera b), 22, 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/1358. 3.   La consultazione del CIR di cui al paragrafo 2 del presente articolo è avviata utilizzando l’ESP conformemente al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l’ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell’UE o il CIR, il primo comma del presente paragrafo non si applica e le autorità preposte agli accertamenti accedono direttamente ai sistemi di informazione dell’UE o al CIR. Il presente paragrafo non pregiudica l’accesso delle autorità preposte agli accertamenti al sistema d’informazione Schengen, per il quale l’uso dell’ESP rimane facoltativo. 4.   Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di paese terzo o se l’interrogazione di cui al paragrafo 2 effettuata con tali dati fallisce o non produce riscontri positivi, l’interrogazione è effettuata con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento d’identità o di viaggio o di altro documento, oppure con qualsiasi dato o informazione di cui al paragrafo 1, lettera b). 5.   Le interrogazioni del SIS con dati biometrici sono effettuate conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1862. 6.   Ove possibile, i controlli comprendono anche la verifica di almeno uno degli identificatori biometrici inseriti nel documento di identità o di viaggio o di altro tipo.
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