Art. 12 · Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità

Art. 12

Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità

In vigore dal 14 mag 2024
Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità 1.   I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli sono oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute effettuato da personale medico qualificato volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. In base alla situazione sanitaria relativa alle condizioni generali di un cittadino di paese terzo, il personale medico qualificato può decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli hanno accesso a prestazioni sanitarie d’urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. 2.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1348, per i cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale, il controllo dello stato di salute di cui al paragrafo 1 del presente articolo può far parte della visita medica di cui all’ di tale regolamento. 3.   I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli sono oggetto di un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine con l’obiettivo di individuare se un cittadino di paese terzo possa essere un apolide vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o avere esigenze particolari ai sensi della direttiva 2008/115/CE, dell’ della direttiva (UE) 2024/1346 e dell’ del regolamento (UE) 2024/1348. Ai fini di tale controllo delle vulnerabilità, le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite da organizzazioni non governative e, se del caso, dal personale medico qualificato. 4.   Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato, in strutture adeguate, a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all’età da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela dei minori. 5.   Fatti salvi la valutazione delle esigenze di accoglienza particolari di cui alla direttiva (UE) 2024/1346, la valutazione delle esigenze procedurali particolari di cui al regolamento (UE) 2024/1348 e il controllo delle vulnerabilità di cui alla direttiva 2008/115/CE il controllo preliminare delle vulnerabilità di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può far parte delle valutazioni delle vulnerabilità e delle procedure particolari previste da tale regolamento e da tali direttive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1356:oj#art-12