Art. 1
Oggetto
In vigore dal 14 mag 2024
Oggetto
Il presente regolamento istituisce:
a)
accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti dei cittadini di paesi terzi che, senza soddisfare le condizioni d’ingresso di cui all’ del regolamento (UE) 2016/399, hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o sono sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata, e
b)
accertamenti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che tali cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata.
Gli accertamenti mirano a rafforzare il controllo delle dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne, a identificare tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti ad accertamenti e a verificare se non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Gli accertamenti comportano anche controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità volti a individuare le persone bisognose di assistenza sanitaria, nonché le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica e a individuare le persone vulnerabili. Tali controlli facilitano l’indirizzamento di tali persone verso la procedura adeguata.
Il presente regolamento prevede inoltre un meccanismo di monitoraggio indipendente in ciascuno Stato membro volto a monitorare il rispetto del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), durante gli accertamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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