Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818
Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:
1)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità dello Stato membro e le agenzie dell’Unione di cui al paragrafo 1 usano l’ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell’Eurodac e dell’ECRIS-TCN, conformemente ai rispettivi diritti di accesso di cui agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell’UE e al diritto nazionale. Si avvalgono dell’ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.»
;
2)
l’articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione o verifica dell’identità delle persone registrate nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac e nell’ECRIS-TCN conformemente agli articoli 20 e 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all’articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l’accesso all’EES, al VIS, all’ETIAS e all’EURODAC, quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all’articolo 22, è istituito un CIR che, per ciascuna persona registrata nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac o nell’ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all’articolo 18.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell’identificazione di una persona conformemente all’articolo 20 o ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità di una persona conformemente all’articolo 20 bis, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell’articolo 21 o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell’articolo 22, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.»
;
3)
all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell’UE e ai sensi del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi del presente regolamento, ai fini di cui agli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.»
;
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 20 bis
Accesso all’archivio comune di dati di identità a fini di identificazione o di verifica dell’identità in conformità del regolamento (UE) 2024/1356
1. Le autorità preposte agli accertamenti, quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), interrogano il CIR unicamente al fine di identificare o di verificare l’identità di una persona a norma dell’articolo 14 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.
2. Se dall’interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell’interessato, le autorità preposte agli accertamenti, quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356, hanno accesso alla consultazione dei dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento nonché dei dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(*2) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;"
5)
l’articolo 24 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 2 bis, 3 e 4 del presente articolo.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR ai sensi dell’articolo 20 bis. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:
a)
lo Stato membro che ha avviato l’interrogazione;
b)
la finalità dell’accesso dell’utente che effettua l’interrogazione tramite il CIR;
c)
la data e l’ora dell’interrogazione;
d)
il tipo di dati usati per avviare l’interrogazione;
e)
i risultati dell’interrogazione.»
;
c)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22. Ciascuna agenzia dell’Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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