Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816
Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:
1)
all’ è aggiunta la lettera seguente:
«f)
le condizioni alle quali i dati di ECRIS-TCN possono essere usati dalle autorità preposte agli accertamenti quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per effettuare un controllo di sicurezza al fine di valutare se un cittadino di paese terzo possa costituire una minaccia per la sicurezza interna di cui all’articolo 15 di tale regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;"
2)
all’, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
consente l’accesso a ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento del controllo di sicurezza stabilito dal regolamento (UE) 2024/1356.»
;
3)
all’, il punto 6) è sostituito dal seguente:
«6)
“autorità competenti”, le autorità centrali, Eurojust, Europol, EPPO, le autorità designate del VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 767/2008, e l’unità centrale ETIAS e le autorità preposte agli accertamenti definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 che sono competenti ad accedere a ECRIS-TCN o ad interrogarlo a norma del presente regolamento;»
;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
un indicatore che segnali, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240 e degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale, tra cui il codice dello Stato membro di condanna.»
;
b)
al paragrafo 7, primo comma, è inserita la lettera seguente:
«c)
le autorità preposte agli accertamenti quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356, per valutare se il cittadino di un paese terzo possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna nel caso in cui emergano riscontri positivi a seguito del controllo di sicurezza di cui agli articoli 15 e 16 di tale regolamento.»
;
5)
all’articolo 7, paragrafo 7, è aggiunta la lettera seguente:
«e)
sostenere l’obiettivo di valutare se un cittadino di paese terzo soggetto a un controllo di sicurezza possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, conformemente al regolamento (UE) 2024/1356.»
;
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 quater
Utilizzo di ECRIS-TCN ai fini degli accertamenti
Le autorità preposte agli accertamenti quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno il diritto di accedere ai dati di ECRIS-TCN e di interrogarlo, tramite il portale di ricerca europeo di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818, ai fini dell’esercizio dei compiti loro conferiti dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356.
Al fine dell’esercizio di tali compiti, le autorità preposte agli accertamenti quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno diritto di accedere solo alle registrazioni di dati di ECRIS-TCN nel CIR cui è stato apposto un indicatore conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
In caso di riscontro positivo la consultazione dei casellari giudiziali nazionali in base ai dati di ECRIS-TCN cui è stato apposto un indicatore avviene conformemente al diritto nazionale e usando canali nazionali di comunicazione. Le autorità nazionali rilevanti dello Stato membro di condanna trasmettono un parere alle autorità preposte agli accertamenti, quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356, relativamente al fatto che la presenza di tale persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, entro due giorni se gli accertamenti hanno luogo sul territorio dello Stato membro o entro tre giorni se gli accertamenti hanno luogo alle frontiere esterne. Se le autorità nazionali competenti dello Stato membro di condanna non forniscono il suddetto parere entro tali termini, deve intendersi che non vi sono motivazioni di sicurezza di cui tenere conto. I casellari giudiziali nazionali sono consultati dalle competenti autorità nazionali dello Stato membro di condanna prima di fornire un parere alle autorità preposte agli accertamenti, quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356. Se, a seguito di un riscontro positivo, non è stato espresso alcun parere e non vi sono motivazioni di sicurezza di cui tenere conto, tale assenza di parere e di motivazioni di sicurezza sono registrate nel modulo consuntivo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2024/1356.»
;
7)
all’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
sostenere l’obiettivo di valutare se un cittadino di paese terzo soggetto a un controllo di sicurezza possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, conformemente al regolamento (UE) 2024/1356.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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