Art. 85 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 85

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 14 mag 2024
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica a partire dal 1o luglio 2026. Tuttavia, gli articoli da 7 a 15, l’, paragrafo 1, quarto comma, l’, paragrafo 7, l’, paragrafi 6 e 7, l’, paragrafi 3 e 4, l’, paragrafo 3, secondo comma, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 8, secondo comma, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 1, quinto comma, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 1, secondo comma, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 4, gli , l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 14, e gli si applicano a decorrere dall’11 giugno 2024.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1351:oj#art-85