Art. 75 · Calcolo dei termini

Art. 75

Calcolo dei termini

In vigore dal 14 mag 2024
Calcolo dei termini I termini prescritti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente: a) un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto; il giorno stesso nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine; b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese, ha rispettivamente lo stesso nome del giorno o lo stesso numero del mese in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato; c) se, in un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade alla mezzanotte dell’ultimo giorno di tale ultimo mese; d) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato; se un termine scade di sabato, domenica, o in un giorno festivo, il giorno feriale successivo è contato come ultimo giorno del termine.
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