Art. 72 · Sicurezza e protezione dei dati

Art. 72

Sicurezza e protezione dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Sicurezza e protezione dei dati 1.   Il presente regolamento si applica fermo restando il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (43) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (44). 2.   Gli Stati membri pongono in essere misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento e, in particolare, per prevenire l’accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l’alterazione o la perdita dei dati personali trattati. 3.   L’autorità o le autorità di controllo competenti di ciascuno Stato membro monitorano in modo indipendente la liceità del trattamento dei dati personali a opera delle autorità dello Stato membro interessato di cui all’, in conformità del diritto nazionale.
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