Art. 68 · Procedura successiva alla ricollocazione

Art. 68

Procedura successiva alla ricollocazione

In vigore dal 14 mag 2024
Procedura successiva alla ricollocazione 1.   Lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario, l’Agenzia per l’asilo e il coordinatore UE della solidarietà dell’arrivo a destinazione dell’interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti. 2.   Lo Stato membro di ricollocazione, qualora abbia ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro competente non è ancora stato determinato, applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, paragrafo 5, dell’, dell’ e dell’, paragrafi 1 e 2. Qualora non sia possibile determinare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell’Eurodac a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358. 3.   Se un richiedente per il quale lo Stato membro beneficiario era stato precedentemente dichiarato competente per motivi diversi dai criteri di cui all’, paragrafo 5, secondo comma, è stato ricollocato, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale è trasferita allo Stato membro di ricollocazione. La competenza per l’esame di ulteriori dichiarazioni o di qualsiasi successiva domanda dell’interessato a norma degli del regolamento (UE) 2024/1348 è altresì trasferita allo Stato membro di ricollocazione. Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell’Eurodac a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358 4.   Se un beneficiario di protezione internazionale è stato ricollocato, lo Stato membro di ricollocazione concede automaticamente lo status di protezione internazionale nel rispetto dello status concesso dallo Stato membro beneficiario.
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