Art. 62
Riduzione dei contributi di solidarietà in situazioni migratorie significative
In vigore dal 14 mag 2024
Riduzione dei contributi di solidarietà in situazioni migratorie significative
1. Uno Stato membro individuato in una decisione di cui all’ come Stato che affronta una situazione migratoria significativa o che ritenga di affrontare una situazione migratoria significativa può chiedere in qualsiasi momento una riduzione parziale o totale dei contributi per i quali si è impegnato stabiliti nell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’.
Lo Stato membro interessato presenta la richiesta alla Commissione. A titolo informativo, lo Stato membro interessato comunica la richiesta al Consiglio.
2. Qualora lo Stato membro richiedente sia individuato in una decisione di cui all’ come Stato che affronta una situazione migratoria significativa, la richiesta comprende:
a)
una descrizione del modo in cui la riduzione totale o parziale dei contributi per i quali si è impegnato potrebbe contribuire a stabilizzare la situazione;
b)
se il contributo per il quale si è impegnato possa essere sostituito da un diverso tipo di contributo di solidarietà;
c)
il modo in cui lo Stato membro intende affrontare eventuali vulnerabilità individuate nel settore della responsabilità, della preparazione o della resilienza;
d)
una motivazione debitamente circostanziata relativa al settore del sistema di asilo, accoglienza e migrazione in cui è stata raggiunta la capacità massima e il modo in cui il raggiungimento dei limiti della capacità di tale Stato membro nel settore specifico incida sulla sua capacità di eseguire l’impegno assunto.
3. Qualora lo Stato membro richiedente non sia individuato in una decisione di cui all’ come Stato che affronta una situazione migratoria significativa, ma ritenga di trovarsi ad affrontare una situazione migratoria significativa, la richiesta contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche una motivazione debitamente circostanziata dell’importanza della situazione migratoria nello Stato membro richiedente. Nel valutare tale richiesta, la Commissione tiene conto anche delle informazioni di cui agli e del fatto che lo Stato membro sia stato identificato o meno come a rischio di pressione migratoria in una decisione di cui all’.
4. La Commissione informa il Consiglio della valutazione della richiesta entro le quattro settimane successive alla ricezione della richiesta presentata conformemente al presente articolo. La Commissione informa anche il Parlamento europeo di tale valutazione.
5. Dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, il Consiglio adotta un atto di esecuzione per stabilire se lo Stato membro sia autorizzato a derogare all’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1351:oj#art-62