Art. 61
Riduzione dei contributi di solidarietà in casi di pressione migratoria
In vigore dal 14 mag 2024
Riduzione dei contributi di solidarietà in casi di pressione migratoria
1. Uno Stato membro individuato in una decisione di cui all’ come soggetto a pressioni migratorie o che ritenga di essere soggetto a pressioni migratorie e che non si sia avvalso della riserva annuale di solidarietà conformemente all’ o non abbia notificato la necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà a norma dell’ può chiedere in qualsiasi momento una riduzione totale o parziale dei contributi per i quali si sia impegnato indicati nell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’.
Lo Stato membro interessato presenta la richiesta alla Commissione. A titolo informativo, lo Stato membro interessato comunica la richiesta al Consiglio.
2. Se lo Stato membro richiedente di cui al paragrafo 1 del presente articolo è uno Stato membro che non è stato individuato in una decisione di cui all’ come soggetto a pressioni migratorie ma ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie, include nella richiesta:
a)
una descrizione del modo in cui la riduzione totale o parziale dei suoi contributi per i quali si è impegnato potrebbe contribuire a stabilizzare la situazione;
b)
se il contributo per il quale si è impegnato possa essere sostituito da un diverso tipo di contributo di solidarietà;
c)
il modo in cui lo Stato membro intende affrontare eventuali vulnerabilità individuate nel settore della responsabilità, della preparazione o della resilienza;
d)
una motivazione debitamente circostanziata dell’esistenza e della portata della pressione migratoria nello Stato membro richiedente.
Nel valutare tale richiesta, la Commissione tiene conto anche delle informazioni indicate agli .
3. La Commissione informa il Consiglio della valutazione della richiesta entro le quattro settimane successive alla ricezione della richiesta presentata conformemente al presente articolo. La Commissione informa della valutazione anche il Parlamento europeo.
4. Dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, il Consiglio adotta un atto di esecuzione per stabilire se lo Stato membro sia o meno autorizzato a derogare all’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’.
Storico versioni
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