Art. 6
Principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità
In vigore dal 14 mag 2024
Principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità
1. Nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, l’Unione e gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall’ TFUE e tengono conto del loro interesse comune per l’efficace funzionamento delle politiche dell’Unione in materia di gestione dell’asilo e della migrazione.
2. Nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri cooperano strettamente e:
a)
istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell’asilo e della migrazione che diano accesso effettivo alle procedure di protezione internazionale, concedano protezione internazionale ai richiedenti che ne hanno bisogno, assicurano il rimpatrio effettivo e dignitoso dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente, conformemente alla direttiva 2008/115/CE, forniscano un’adeguata accoglienza ai richiedenti protezione internazionale e investano nella stessa, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346;
b)
garantiscono l’assegnazione delle risorse necessarie e di sufficiente personale competente ai fini dell’attuazione del presente regolamento e, ove lo ritengano necessario o se del caso, chiedono il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell’Unione a tal fine;
c)
adottano tutte le misure necessarie e proporzionate, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, per prevenire e ridurre la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, incluso per prevenire e lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e per tutelare i diritti dei migranti vittime di tale traffico e delle persone vittime di tale tratta;
d)
applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi da I a VI, e della parte IV, capo I;
e)
forniscono sostegno effettivo ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui alla parte II o IV;
f)
adottano misure efficaci per ridurre gli incentivi e prevenire i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri.
3. Al fine di sostenere gli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi, il pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell’UE in materia di migrazione comprende almeno:
a)
l’assistenza operativa e tecnica da parte dei pertinenti organi e organismi dell’Unione conformemente ai rispettivi mandati, in particolare da parte dell’Agenzia per l’asilo a norma del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma del regolamento (UE) 2019/1896 e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);
b)
il sostegno dei fondi dell’Unione all’attuazione del quadro comune di cui alla presente parte conformemente al regolamento (UE) 2021/1147 e, se del caso, al regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (31);
c)
le deroghe nell’acquis dell’Unione che forniscono agli Stati membri gli strumenti necessari per rispondere alle sfide migratorie specifiche di cui ai regolamenti (UE) 2024/1359 e (UE) 2024/1348 e al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);
d)
l’attivazione del meccanismo unionale di protezione civile a norma del regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio (33);
e)
le misure volte ad agevolare le attività di rimpatrio e reintegrazione, anche attraverso la cooperazione con i paesi terzi, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;
f)
le azioni rafforzate e le attività intersettoriali nella dimensione esterna della migrazione;
g)
la sensibilizzazione diplomatica e politica rafforzata;
h)
le strategie di comunicazione coordinate;
i)
il sostegno a politiche migratorie nei paesi terzi efficaci e basate sui diritti umani;
j)
la promozione della migrazione legale e di una mobilità adeguatamente gestita, anche rafforzando i partenariati bilaterali, regionali e internazionali in materia di migrazione, sfollamenti forzati, percorsi legali e partenariati per la mobilità.
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