Art. 58 · Informazioni sull’intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro individuato nella decisione della Commissione come soggetto a pressioni migratorie

Art. 58

Informazioni sull’intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro individuato nella decisione della Commissione come soggetto a pressioni migratorie

In vigore dal 14 mag 2024
Informazioni sull’intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro individuato nella decisione della Commissione come soggetto a pressioni migratorie 1.   Uno Stato membro che nella decisione di cui all’ sia stato individuato come soggetto a pressioni migratorie informa la Commissione e il Consiglio, dopo l’adozione dell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’, della sua intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà. La Commissione ne informa il Parlamento europeo. 2.   Lo Stato membro interessato include informazioni sul tipo e sul livello delle misure di solidarietà di cui all’, paragrafo 2, necessarie per far fronte alla situazione, compreso, se del caso, l’eventuale utilizzo delle componenti del pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell’UE in materia di migrazione. Qualora intenda ricorrere a contributi finanziari, tale Stato membro individua anche i programmi di spesa dell’Unione interessati. 3.   Dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato ha accesso alla riserva annuale di solidarietà conformemente all’. Il coordinatore UE della solidarietà convoca senza indugio e in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento delle informazioni il forum di livello tecnico per rendere operative le misure di solidarietà.
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