Art. 57
Atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà
In vigore dal 14 mag 2024
Atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà
1. Sulla base della proposta della Commissione di cui all’ e conformemente al ciclo di impegni condotto in occasione del forum di alto livello di cui all’, il Consiglio adotta, su base annua, prima della fine di ogni anno civile, un atto di esecuzione che istituisce la riserva annuale di solidarietà, compresi il numero di riferimento delle ricollocazioni e dei contributi finanziari necessari per la riserva annuale di solidarietà a livello dell’Unione e gli impegni specifici assunti da ciascuno Stato membro per ciascun tipo di contributo di solidarietà di cui all’, paragrafo 2, durante la riunione del forum di alto livello di cui all’. Il Consiglio adotta l’atto di esecuzione di cui al presente paragrafo a maggioranza qualificata. Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione di cui all’ a maggioranza qualificata.
2. L’atto di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabilisce inoltre, se necessario, la percentuale indicativa della riserva annuale di solidarietà che può essere messa a disposizione degli Stati membri sottoposti a pressione migratoria a causa di un numero elevato di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio, tenendo conto delle specificità geografiche degli Stati membri interessati. Può altresì individuare altre forme di solidarietà conformemente all’, paragrafo 2, lettera c), a seconda delle necessità di tali misure derivanti dalle sfide specifiche nel settore della migrazione nello Stato membro interessato.
3. Durante la riunione del forum di alto livello di cui all’, gli Stati membri giungono a una conclusione riguardo a un numero di riferimento globale per ciascuna misura di solidarietà nella riserva annuale di solidarietà, sulla base della proposta della Commissione di cui all’. Nel corso di tale riunione gli Stati membri si impegnano inoltre a versare i loro contributi alla riserva annuale di solidarietà, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, e alla quota equa obbligatoria calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all’.
4. Nell’attuare il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri hanno piena discrezionalità nella scelta tra i tipi di misure di solidarietà di cui all’, paragrafo 2, o una loro combinazione. Gli Stati membri che si impegnano per misure di solidarietà alternative ne indicano il valore finanziario sulla base di criteri oggettivi. Se le misure di solidarietà alternative non sono individuate nella proposta della Commissione di cui all’, gli Stati membri possono comunque impegnarsi per tali misure. Qualora non siano richieste dagli Stati membri beneficiari in un dato anno, tali misure sono convertite in contributi finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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