Art. 56
Riserva annuale di solidarietà
In vigore dal 14 mag 2024
Riserva annuale di solidarietà
1. La riserva annuale di solidarietà, che comprende i contributi contenuti nell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’ che gli Stati membri durante la riunione del forum di alto livello si sono impegnati a versare, funge da principale strumento di risposta di solidarietà per gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie sulla base delle esigenze individuate nella proposta della Commissione di cui all’.
2. La riserva annuale di solidarietà è costituita dai tipi di misure di solidarietà seguenti, considerate di pari valore:
a)
ricollocazione a norma degli :
i)
di richiedenti protezione internazionale;
ii)
qualora sia concordato a livello bilaterale dallo Stato membro contributore e dallo Stato membro beneficiario interessati, di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell’adozione dell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’;
b)
contributi finanziari forniti dagli Stati membri destinati principalmente ad azioni negli Stati membri connesse al settore della migrazione, dell’accoglienza, dell’asilo, della reintegrazione pre-partenza, della gestione delle frontiere e del sostegno operativo, che possono anche fornire sostegno ad azioni nei paesi terzi, o in relazione a essi, con la prospettiva di avere un impatto diretto sui flussi migratori alle frontiere esterne degli Stati membri o di migliorare i sistemi di asilo, accoglienza e migrazione del paese terzo interessato, compresi i programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, conformemente all’;
c)
misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione, dell’accoglienza, dell’asilo, del rimpatrio e della reintegrazione e gestione delle frontiere, incentrate sul sostegno operativo, sullo sviluppo di capacità, sui servizi, sul sostegno al personale, sulle strutture e sulle attrezzature tecniche conformemente all’.
Le azioni nei paesi terzi o in relazione a essi di cui al primo comma, lettera b), sono attuate dagli Stati membri beneficiari conformemente all’ambito di applicazione e agli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1147.
3. I contributi finanziari di cui al paragrafo 2, lettera b), per progetti in paesi terzi sono destinati, in particolare, a:
a)
migliorare la capacità di asilo e accoglienza nei paesi terzi, anche rafforzando le competenze e le capacità umane e istituzionali;
b)
promuovere la migrazione legale e una mobilità adeguatamente gestita, anche rafforzando i partenariati bilaterali, regionali e internazionali in materia di migrazione, sfollamenti forzati, percorsi legali e i partenariati per la mobilità;
c)
sostenere i programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione sostenibile dei migranti rimpatriati e delle loro famiglie;
d)
ridurre le vulnerabilità causate dal traffico di migranti e dalla tratta di esseri umani, così come dai programmi di lotta al traffico di migranti e dai programmi di lotta alla tratta di esseri umani;
e)
sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani.
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