Art. 55 · Conciliazione

Art. 55

Conciliazione

In vigore dal 14 mag 2024
Conciliazione 1.   Per agevolare il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti a norma del presente regolamento e risolvere i problemi di applicazione dello stesso, qualora due o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione nell’ambito del presente regolamento o nella sua applicazione tra loro, gli Stati membri interessati, su richiesta di uno o più di essi, si consultano senza indugio al fine di trovare soluzioni adeguate entro un termine ragionevole, nel rispetto del principio di leale cooperazione sancito dall’, paragrafo 3, TUE Se del caso, le informazioni sulle difficoltà incontrate e sulla soluzione trovata possono essere condivise con la Commissione e con gli altri Stati membri in sede di comitato di cui all’. 2.   Qualora non si trovi alcuna soluzione a norma del paragrafo 1 o le difficoltà persistano, uno o più Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di organizzare consultazioni con gli Stati membri interessati al fine di trovare soluzioni adeguate e la Commissione vi provvede senza indugio. Gli Stati membri interessati partecipano attivamente alle consultazioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure opportune per risolvere rapidamente la questione. La Commissione può adottare raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati, indicando le misure da adottare e le scadenze appropriate. Se del caso, le informazioni sulle difficoltà incontrate, sulle raccomandazioni formulate e sulla soluzione trovata possono essere condivise con gli altri Stati membri in sede di comitato di cui all’. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati i termini previsti dal presente regolamento in casi individuali. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicati i poteri della Commissione di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione in forza degli articoli 258 e 260 TFUE, né pregiudica la possibilità per gli Stati membri interessati di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia dell’Unione europea in conformità dell’articolo 273 TFUE o la possibilità per qualsiasi Stato membro di adire la Corte di giustizia in conformità dell’articolo 259 TFUE.
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