Art. 54 · Rete di unità competenti

Art. 54

Rete di unità competenti

In vigore dal 14 mag 2024
Rete di unità competenti L’Agenzia per l’asilo organizza e promuove le attività di una o più reti delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, per rafforzare la cooperazione pratica, compresi i trasferimenti, e lo scambio di informazioni su tutte le questioni inerenti alla piena applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici, migliori pratiche e orientamenti. Ove necessario, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e altri organi e organismi competenti dell’Unione possono essere rappresentati in tali reti.
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