Art. 51 · Scambio di informazioni

Art. 51

Scambio di informazioni

In vigore dal 14 mag 2024
Scambio di informazioni 1.   Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati personali riguardanti una persona che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario ai fini: a) della determinazione dello Stato membro competente; b) dell’esame della domanda di protezione internazionale; c) dell’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento; d) dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano soltanto: a) i dati relativi all’identificazione dell’interessato e, eventualmente, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, ovverosia cognome, nome e, eventualmente, cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, cittadinanza, attuale e precedente, data e luogo di nascita; b) estremi dei documenti d’identità e di viaggio, incluse le informazioni relative a numero di documento, periodo di validità, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio; c) qualsiasi altro elemento necessario per stabilire l’identità dell’interessato, compresi i dati biometrici del richiedente rilevati dallo Stato membro interessato, in particolare ai fini dell’, paragrafo 8, del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2024/1358; d) informazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio; e) informazioni sui titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro; f) informazioni sul luogo nel quale la domanda è stata registrata; g) informazioni sulla data di registrazione di un’eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di registrazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l’eventuale decisione adottata. 3.   Sempre che ciò sia necessario ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni che il richiedente invoca a sostegno della sua domanda e le ragioni dell’eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Qualora applichi l’ del regolamento (UE) 2024/1348, lo Stato membro competente può anche chiedere informazioni che consentano alle sue autorità competenti di stabilire se sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi nuovi. Lo Stato membro richiesto può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali dell’interessato o di terzi. Il richiedente è informato in anticipo dallo Stato membro richiedente circa le informazioni specifiche richieste e il motivo della richiesta. 4.   Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale o di un trasferimento ai fini di ricollocazione. La richiesta è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell’esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio si fonda, comprese informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti entrano nei territori degli Stati membri, o su quale elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fondi. Tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente. 5.   Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere entro tre settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. La mancata risposta nel termine di tre settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall’obbligo di rispondere. Se lo Stato membro richiesto rifiuta di dare informazioni che ne dimostrano la competenza, esso non può invocare la scadenza dei termini previsti all’ come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa in carico. In questo caso i termini di cui all’ per la presentazione di una richiesta di presa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro richiesto. 6.   Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 1. 7.   Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell’autorità destinataria, possono essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate: a) della determinazione dello Stato membro competente; b) dell’esame della domanda di protezione internazionale; c) dell’attuazione di qualsiasi altro obbligo derivante dal presente regolamento. 8.   Lo Stato membro che trasmette le informazioni ne garantisce l’esattezza e l’aggiornamento. Se risulta che ha trasmesso informazioni inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle. 9.   In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato all’interessato o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.
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