Art. 48
Scambio di informazioni utili prima del trasferimento
In vigore dal 14 mag 2024
Scambio di informazioni utili prima del trasferimento
1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un’altra persona di cui all’, paragrafo 1, lettera b) o c), comunica allo Stato membro competente dati personali relativi alla persona da trasferire che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente, siano in grado di fornire all’interessato un’assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.
2. Lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritenga necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:
a)
informazioni su qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare per assicurare che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate dovute e, se del caso, eventuali disposizioni necessarie per tutelare l’interesse superiore del minore;
b)
gli eventuali estremi di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato membro destinatario;
c)
nel caso dei minori, informazioni sulla valutazione dell’interesse superiore del minore e sulla loro istruzione;
d)
se del caso, una stima dell’età del richiedente;
e)
se del caso, il modulo per gli accertamenti a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1356, compresi gli eventuali elementi di prova indicati nel modulo;
f)
qualsiasi altra informazione pertinente.
3. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione ai sensi dell’ del presente regolamento tramite la rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1560/2003. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento.
4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applica l’, paragrafi 8 e 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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