Art. 46
Norme dettagliate e termini
In vigore dal 14 mag 2024
Norme dettagliate e termini
1. Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), dallo Stato membro che provvede al trasferimento verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che provvede al trasferimento, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile ed entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento con effetto sospensivo ai sensi dell’, paragrafo 3.
Gli Stati membri danno priorità ai trasferimenti di richiedenti a seguito dell’accettazione delle richieste presentate sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell’.
Se il trasferimento è effettuato a fini di ricollocazione, il trasferimento ha luogo entro il termine di cui all’, paragrafo 11.
Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e in conformità e nel pieno rispetto della dignità umana e degli altri diritti fondamentali.
Se necessario, lo Stato membro che provvede al trasferimento rilascia all’interessato un lasciapassare. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Lo Stato membro competente informa lo Stato membro che provvede al trasferimento dell’arrivo a destinazione dell’interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.
2. Se il trasferimento non avviene entro il termine stabilito al paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro che provvede al trasferimento. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di tre anni dalla data in cui lo Stato membro richiedente ha informato lo Stato membro competente che l’interessato, o un familiare che doveva essere trasferito insieme all’interessato, è fuggito, si oppone fisicamente al trasferimento, si rende intenzionalmente inidoneo al trasferimento o non soddisfa i requisiti medici per il trasferimento.
Se l’interessato è nuovamente a disposizione delle autorità e il tempo che rimane rispetto al periodo di cui al paragrafo 1 è inferiore a tre mesi, lo Stato membro che provvede al trasferimento dispone di un periodo di tre mesi per effettuare il trasferimento.
3. Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello o in seguito a revisione dopo l’esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento la riprende in carico immediatamente.
4. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini del presente articolo, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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