Art. 45 · Termini per i richiedenti trattenuti

Art. 45

Termini per i richiedenti trattenuti

In vigore dal 14 mag 2024
Termini per i richiedenti trattenuti 1.   In deroga agli , qualora una persona sia trattenuta a norma dell’, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico non supera due settimane dalla registrazione della domanda di protezione internazionale o due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell’Eurodac se non è stata registrata alcuna nuova domanda nello Stato membro notificante. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, lo Stato membro richiesto fornisce una risposta quanto prima e, in ogni caso, entro una settimana dal ricevimento della richiesta. L’assenza di risposta entro una settimana equivale all’accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di adottare provvedimenti appropriati per l’arrivo della stessa. 3.   In deroga all’, qualora una persona sia trattenuta, il suo trasferimento dallo Stato membro che provvede al trasferimento verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e entro cinque settimane dalla data: a) in cui la richiesta di presa in carico è stata accettata o la notifica di ripresa in carico è stata confermata; oppure b) in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo in conformità dell’, paragrafo 3. 4.   Quando lo Stato membro che provvede al trasferimento non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la notifica di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell’, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di cinque settimane indicato al paragrafo 3 del presente articolo, il trattenimento dell’interessato cessa. Gli continuano ad applicarsi di conseguenza.
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