Art. 43 · Mezzi di ricorso

Art. 43

Mezzi di ricorso

In vigore dal 14 mag 2024
Mezzi di ricorso 1.   Il richiedente o altra persona di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c) , ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. L’ambito di applicazione di detto ricorso è limitato alla valutazione delle seguenti circostanze: a) se il trasferimento possa comportare, per l’interessato, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’ della Carta; b) se vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del presente regolamento; c) se siano stati violati gli articoli da 25 a 28 e l’, nel caso di persone prese in carico a norma dell’, paragrafo 1, lettera a). 2.   Gli Stati membri stabiliscono un termine di almeno una settimana ma non superiore a tre settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l’interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1. 3.   L’interessato ha diritto di chiedere, entro un termine ragionevole dalla notifica della decisione di trasferimento, ma in ogni caso non oltre il periodo previsto dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o del riesame della medesima. Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che la richiesta di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento debba essere formalizzata contestualmente al ricorso a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L’eventuale decisione di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui l’organo giurisdizionale competente ha ricevuto la richiesta. Se l’interessato non si è avvalso del suo diritto di chiedere l’effetto sospensivo, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione della stessa non ne sospende l’attuazione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata. Se l’effetto sospensivo è concesso, l’organo giurisdizionale si adopera per decidere nel merito del ricorso o della revisione entro un mese dalla decisione di concessione dell’effetto sospensivo. 4.   Gli Stati membri assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza legale nonché, se necessario, all’assistenza linguistica. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza e la rappresentanza legali nella procedura di ricorso, a richiesta, siano concesse gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza e nella rappresentanza legali. Gli Stati membri possono prevedere che non siano concesse l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l’autorità competente o l’organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo, purché l’accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali non sia arbitrariamente limitato. Se la decisione di non concedere gratuitamente l’assistenza e la rappresentanza legali a norma del secondo comma è adottata da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. Qualora la decisione sia impugnata, l’impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri garantiscono che l’assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l’accesso effettivo dell’interessato alla giustizia. L’assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti. La rappresentanza legale comprende almeno la rappresentanza dinanzi a un organo giurisdizionale e può essere limitata a consulenti legali o altri consulenti specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza legali. Le modalità di accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.
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