Art. 42
Notifica di una decisione di trasferimento
In vigore dal 14 mag 2024
Notifica di una decisione di trasferimento
1. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), adotta una decisione di trasferimento entro due settimane a decorrere dall’accettazione o dalla conferma.
2. Quando lo Stato membro richiesto o notificato accetta di prendere in carico un richiedente o conferma di riprendere in carico una persona di cui all’, paragrafo 1, lettera b) o c), lo Stato membro che provvede al trasferimento notifica senza indugio all’interessato per iscritto, usando un linguaggio semplice, la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente nonché, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale, i termini per l’esecuzione del trasferimento e l’obbligo di conformarsi alla decisione di cui all’, paragrafo 5.
3. Qualora l’interessato sia legalmente rappresentato da un consulente legale o altro consulente, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, gli Stati membri possono notificare la decisione di cui al paragrafo 1 a tale consulente legale o altro consulente invece che all’interessato e, se del caso, comunicare la decisione all’interessato.
4. La decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo include anche informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili a norma dell’, compresi il diritto di chiedere l’effetto sospensivo e i termini per esperirli, e sui termini relativi all’esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l’interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che sono in grado di fornire assistenza legale all’interessato siano comunicate a quest’ultima unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.
5. Qualora l’interessato non sia legalmente rappresentato da un consulente legale o da altro consulente, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, gli Stati membri gli forniscono informazioni sui principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile.
Storico versioni
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