Art. 4 · Componenti interne dell’approccio globale

Art. 4

Componenti interne dell’approccio globale

In vigore dal 14 mag 2024
Componenti interne dell’approccio globale Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’ del presente regolamento, le componenti interne dell’approccio globale consistono negli elementi seguenti: a) stretta cooperazione e partenariato reciproco tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali; b) gestione efficace delle frontiere esterne degli Stati membri, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (26); c) pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale e dell’Unione per quanto riguarda le persone soccorse in mare; d) accesso rapido ed effettivo a una procedura equa ed efficiente di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, anche alle frontiere esterne degli Stati membri, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi in conformità del regolamento (UE) 2024/1348 e del regolamento (UE) 2024/1347; e) determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale; f) misure efficaci intese a ridurre gli incentivi e prevenire i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri; g) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346; h) gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27); i) misure efficaci intese a fornire incentivi e sostegno all’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri; j) misure volte a combattere lo sfruttamento e a ridurre il lavoro illegale in linea con la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28); k) se del caso, dispiegamento e utilizzo degli strumenti operativi istituiti a livello dell’Unione, anche ad opera dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo («Agenzia per l’asilo»), e dei sistemi di informazione dell’Unione gestiti dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).
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