Art. 39 · Presentazione di una richiesta di presa in carico

Art. 39

Presentazione di una richiesta di presa in carico

In vigore dal 14 mag 2024
Presentazione di una richiesta di presa in carico 1.   Lo Stato membro di cui all’, paragrafo 1, che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della domanda chiede immediatamente a tale Stato membro e, in ogni caso, entro due mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente. Gli Stati membri danno priorità alle richieste presentate sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell’. In deroga al primo comma del presente paragrafo, nel caso di un riscontro positivo dell’Eurodac con dati registrati a norma degli del regolamento (UE) 2024/1358 o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro un mese dal ricevimento di detto riscontro positivo. Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro nel quale la domanda è stata registrata. Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione prosegue, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, se ritiene che sia nell’interesse superiore del minore, la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiede a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente, in particolare se la richiesta è basata sull’ o 34, nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo. 2.   Lo Stato membro richiedente può chiedere una risposta urgente qualora la domanda di protezione internazionale sia stata registrata dopo che è stata emessa una decisione di rifiuto d’ingresso o una decisione di rimpatrio. La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale deve pervenire la risposta. Tale termine è pari ad almeno una settimana. 3.   La richiesta di presa in carico comprende una motivazione piena e dettagliata, basata su tutte le circostanze del caso, compresi gli elementi pertinenti contenuti nella dichiarazione del richiedente, relativi ai pertinenti criteri di cui al capo II e, se del caso, al modello di cui all’, paragrafo 1. È presentata utilizzando un modulo uniforme e accludendo elementi di prova o prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all’, paragrafo 4, o altra documentazione o altre informazioni pertinenti che giustifichino la richiesta, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se tale Stato membro sia competente in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione uniformi relativi alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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