Art. 38 · Avvio della procedura

Art. 38

Avvio della procedura

In vigore dal 14 mag 2024
Avvio della procedura 1.   Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1348 o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente. 2.   Se il richiedente fugge. lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente. 3.   Lo Stato membro che ha condotto la procedura di determinazione dello Stato membro competente o che è diventato competente a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento indica senza indugio nell’Eurodac, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358: a) la sua competenza a norma dell’, paragrafo 2; b) la sua competenza a norma dell’, paragrafo 3; c) la sua competenza a norma dell’, paragrafo 4; d) la competenza che gli deriva dal mancato rispetto dei termini di cui all’; e) la competenza dello Stato membro che ha accettato una richiesta di presa in carico del richiedente a norma dell’; f) la sua competenza a norma dell’, paragrafo 3. Fino al momento in cui è aggiunta detta informazione si applicano le procedure di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 4.   Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione è tenuto, alle condizioni di cui agli , a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o che in tale altro Stato membro faccia domanda di protezione internazionale durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente. Tale obbligo cessa quando lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione stabilisce che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro. 5.   Lo Stato membro di ricollocazione è tenuto, alle condizioni di cui agli , a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o che vi faccia domanda di protezione internazionale dopo che il primo Stato membro ha confermato la ricollocazione dell’interessato a norma dell’, paragrafo 9, e prima che sia stato effettuato il trasferimento verso lo Stato membro di ricollocazione a norma dell’, paragrafo 11. Tale obbligo cessa quando lo Stato membro di ricollocazione stabilisce che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro.
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