Art. 36 · Obblighi dello Stato membro competente

Art. 36

Obblighi dello Stato membro competente

In vigore dal 14 mag 2024
Obblighi dello Stato membro competente 1.   Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a: a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli , il richiedente la cui domanda è stata registrata in un altro Stato membro; b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli del presente regolamento, un richiedente, un cittadino di paese terzo o un apolide in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358; (c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli del presente regolamento, una persona ammessa che abbia fatto domanda di protezione internazionale o che soggiorni irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) 2024/1350 o che abbia concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell’ambito di un programma nazionale di reinsediamento. 2.   Ai fini del presente regolamento non è consentito separare la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare da quella del suo familiare e il minore è preso in carico o ripreso in carico dallo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, senza che sia necessario il consenso scritto dell’interessato, anche se il minore non è personalmente un richiedente, salvo che si dimostri che ciò è contrario all’interesse superiore del minore. Lo stesso vale per i figli nati dopo l’arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi. Fatto salvo il requisito del consenso scritto di cui all’, qualora sia avviata una nuova procedura di presa in carico di un minore nei confronti di uno Stato membro indicato come Stato membro competente ai sensi dell’, non è richiesto il consenso scritto degli interessati, salvo che si dimostri che il trasferimento verso lo Stato membro competente è contrario all’interesse superiore del minore. 3.   Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo lo Stato membro competente esamina o completa l’esame della domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1348.
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