Art. 30 · Diplomi o altre qualifiche

Art. 30

Diplomi o altre qualifiche

In vigore dal 14 mag 2024
Diplomi o altre qualifiche 1.   Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, purché la domanda sia registrata meno di sei anni dopo il rilascio del diploma o della qualifica. 2.   Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo o, se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente.
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