Art. 29 · Rilascio di titoli di soggiorno o visti

Art. 29

Rilascio di titoli di soggiorno o visti

In vigore dal 14 mag 2024
Rilascio di titoli di soggiorno o visti 1.   Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro che ha rilasciato tale titolo è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. 2.   Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro che ha rilasciato tale visto è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, a meno che tale visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 810/2009. In tal caso l’esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. 3.   Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale avviene nell’ordine seguente: a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana; b) quando i vari visti sono dello stesso tipo, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana; c) quando i visti sono di tipo diverso, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana. 4.   Se il richiedente è titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti, annullati, revocati o ritirati meno di tre anni prima della registrazione della domanda, o di uno o più visti scaduti, annullati, revocati o ritirati meno di 18 mesi prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3. 5.   Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato sulla base di un’identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all’attribuzione della competenza allo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto. Tuttavia lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.
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