Art. 26
Familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro
In vigore dal 14 mag 2024
Familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro
1. Se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro o soggiorna in uno Stato membro sulla base di un permesso di soggiorno di lungo periodo in conformità della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (40) o di un permesso di soggiorno di lungo periodo concesso conformemente al diritto nazionale, qualora tale direttiva non si applichi nello Stato membro interessato l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso.
2. Se un familiare è stato precedentemente autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale ma è successivamente divenuto cittadino di uno Stato membro, l’esame della domanda compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai figli nati dopo l’arrivo del familiare nel territorio degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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