Art. 22 · Colloquio personale

Art. 22

Colloquio personale

In vigore dal 14 mag 2024
Colloquio personale 1.   Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, le autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione di cui all’, paragrafo 1, effettuano un colloquio personale con il richiedente ai fini dell’applicazione dell’. Il colloquio consente inoltre al richiedente di comprendere correttamente le informazioni ricevute in conformità dell’. Le autorità competenti raccolgono informazioni sulla situazione specifica del richiedente adoperandosi attivamente per porre che contribuiscano a determinare lo Stato membro competente ai fini dell’applicazione dell’. Qualora vi siano indicazioni che il richiedente abbia familiari o parenti in uno Stato membro, il richiedente riceve un modello elaborato dall’Agenzia per l’asilo. Il richiedente compila tale modello con le informazioni a sua disposizione al fine di facilitare l’applicazione dell’. Ove possibile, il richiedente compila tale modello prima del colloquio personale di cui al presente articolo. L’Agenzia per l’asilo elabora il modello di cui al terzo comma del presente paragrafo entro il 12 aprile 2025. L’Agenzia per l’asilo elabora inoltre orientamenti per l’identificazione e la ricerca dei familiari a sostegno dell’applicazione degli articoli da 25 a 28 e dell’ da parte dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto conformemente agli . Il richiedente ha la possibilità di presentare motivi debitamente giustificati affinché le autorità competenti prendano in considerazione l’applicazione dell’, paragrafo 1. 2.   Il colloquio personale può essere omesso se: a) il richiedente è fuggito; b) il richiedente non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito motivi giustificati per la sua assenza; c) il richiedente, dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’, ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, gli Stati membri che omettono il colloquio offrono al richiedente l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all’, paragrafo 1, compresi i motivi debitamente giustificati affinché l’autorità valuti la necessità di un colloquio personale. 3.   Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell’. 4.   Il colloquio personale ha luogo nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un’altra lingua che questi comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. I colloqui con minori non accompagnati e, se del caso, con minori accompagnati sono condotti da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori, con modalità che rispettino la sensibilità del minore e siano adeguate al contesto, tenendo conto dell’età e della maturità del minore, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, è messo a disposizione un interprete che sia in grado di assicurare una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Durante il colloquio personale può essere prevista la presenza di un mediatore culturale. Su richiesta del richiedente e ove possibile, la persona che conduce il colloquio e, se del caso, l’interprete sono del sesso preferito dal richiedente. 5.   Ove debitamente giustificato dalle circostanze, gli Stati membri possono condurre il colloquio personale mediante videoconferenza. In tal caso, lo Stato membro garantisce le disposizioni necessarie per le strutture adeguate, le norme procedurali e tecniche, l’assistenza legale e l’interpretazione, tenendo conto degli orientamenti dell’Agenzia per l’asilo. 6.   Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un’adeguata riservatezza ed è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di garanzie procedurali speciali a norma del regolamento (UE) 2024/1348 è fornito sostegno adeguato al fine di creare le condizioni necessarie affinché possa presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di determinare lo Stato membro competente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei fattori che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che in passato sia stato torturato o sia stato vittima della tratta di esseri umani. 7.   Lo Stato membro che effettua il colloquio personale produce una registrazione audio del colloquio e ne redige una sintesi scritta che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Il richiedente è informato in anticipo dell’esecuzione di tale registrazione e della sua finalità. In caso di dubbi sulle affermazioni rese dal richiedente durante il colloquio personale, prevale la registrazione audio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o il consulente legale o altro consulente, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che rappresenta il richiedente abbia tempestivamente accesso alla sintesi, non appena possibile dopo il colloquio e in ogni caso prima che le autorità competenti adottino una decisione sullo Stato membro competente. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione, malintesi o altri errori fattuali contenuti nella sintesi scritta, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico.
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