Art. 20
Accessibilità delle informazioni
In vigore dal 14 mag 2024
Accessibilità delle informazioni
1. Le informazioni di cui all’ sono fornite per iscritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere. Gli Stati membri si avvalgono a tal fine del materiale informativo comune redatto a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il materiale informativo comune è disponibile anche online, su una piattaforma aperta e facilmente accessibile per i richiedenti protezione internazionale.
Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all’. A tal fine, il richiedente ha la possibilità di porre domande per ottenere chiarimenti sulle informazioni fornite. Gli Stati membri possono avvalersi del supporto di attrezzature multimediali.
2. L’Agenzia per l’asilo elabora, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, materiale informativo comune e informazioni specifiche per i minori non accompagnati e i richiedenti vulnerabili, ove necessario per i richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza specifiche, contenenti almeno le informazioni di cui all’. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) 2024/1358 e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell’ambito dell’Eurodac.
Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.
3. Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni di cui all’ sono fornite con modalità adatte ai minori da personale appositamente formato e in presenza del rappresentante del richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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