Art. 19 · Diritto all’informazione

Art. 19

Diritto all’informazione

In vigore dal 14 mag 2024
Diritto all’informazione 1.   Non appena possibile e in ogni caso entro la data della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, l’autorità competente di tale Stato membro fornisce al richiedente informazioni sull’applicazione del presente regolamento, sui suoi diritti a norma del presente regolamento e sugli obblighi stabiliti all’, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza di tali obblighi di cui all’. Tali informazioni comprendono in particolare informazioni in merito a quanto segue: a) gli obiettivi del presente regolamento; b) la cooperazione con le autorità competenti che ci si aspetta dal richiedente, quale stabilita all’; c) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale né lo Stato membro di ricollocazione; d) le conseguenze nel caso in cui venga fatta un’altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui il richiedente deve essere presente a norma dell’, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all’, paragrafo 1; e) i criteri e la procedura di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la durata della procedura; f) le disposizioni relative al ricongiungimento familiare e, a tale riguardo, la definizione applicabile di familiari e parenti, il diritto di chiedere e ricevere il modello di cui all’, paragrafo 1, comprese le informazioni sulle persone e sugli enti che sono in grado di fornire assistenza nella compilazione del modello, nonché le informazioni sulle organizzazioni nazionali o internazionali o altre organizzazioni pertinenti che possono facilitare l’identificazione e la ricerca dei familiari; g) il diritto al colloquio personale e il suo scopo conformemente all’, la procedura e l’obbligo di fornire, oralmente o presentando documenti o altre informazioni, anche, se del caso, tramite il modello di cui all’, paragrafo 1, non appena possibile nell’ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese informazioni sulle modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l’assistenza che lo Stato membro può offrire per la ricerca di familiari o parenti; h) l’obbligo per il richiedente di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l’esistenza di precedenti titoli di soggiorno, visti o diplomi di istruzione; i) la possibilità di presentare motivi debitamente giustificati alle autorità competenti affinché prendano in considerazione l’applicazione dell’, paragrafo 1; j) l’obbligo per il richiedente di presentare i propri documenti di identità, se ne è in possesso, e di cooperare con le autorità competenti nella raccolta dei dati biometrici in conformità del regolamento (UE) 2024/1358; k) l’esistenza del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale per impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all’, paragrafo 2, e il fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell’, paragrafo 1; l) il diritto all’orientamento legale gratuito su questioni relative all’applicazione dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte in tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente di cui all’; m) in caso di ricorso o riesame, il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita qualora l’interessato non possa sostenerne le spese; n) il fatto che la fuga comporterà una proroga dei termini in conformità dell’; o) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri e l’Agenzia per l’asilo tratteranno i dati personali del richiedente anche per scambiarsi dati che lo riguardano al solo scopo di adempiere i loro obblighi a norma del presente regolamento e nel pieno rispetto dei requisiti per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali conformemente al diritto dell’Unione e nazionale; p) le categorie di dati personali in questione; q) il diritto di accesso ai dati che riguardano il richiedente e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all’ e delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati competenti ad esaminare i ricorsi relativi alla protezione dei dati personali, e gli estremi del responsabile della protezione dei dati; r) nel caso di un minore non accompagnato, le garanzie e i diritti applicabili al richiedente a tal riguardo, il ruolo e le responsabilità del rappresentante e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un rappresentante, e in modo da rispettare pienamente il diritto del minore di essere ascoltato; s) il fatto che, qualora le prove circostanziali non siano coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza, lo Stato membro può chiedere un test del DNA o un esame del sangue per dimostrare l’esistenza di legami familiari o una stima dell’età del richiedente; t) ove applicabile, la procedura di ricollocazione di cui agli . 2.   Il richiedente ha la possibilità di chiedere informazioni sullo stato di avanzamento della procedura e le autorità competenti lo informano di tale possibilità. Se il richiedente è un minore, il minore e il genitore o il rappresentante hanno la possibilità di chiedere tali informazioni.
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