Art. 17 · Obblighi del richiedente e cooperazione con le autorità competenti

Art. 17

Obblighi del richiedente e cooperazione con le autorità competenti

In vigore dal 14 mag 2024
Obblighi del richiedente e cooperazione con le autorità competenti 1.   La domanda di protezione internazionale è fatta e registrata nello Stato membro di primo ingresso. 2.   In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto valido, la domanda di protezione internazionale è fatta e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto. Se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto scaduto, annullato, ritirato o revocato, la domanda di protezione internazionale è fatta e registrata nello Stato membro in cui si trova. 3.   Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nella raccolta dei dati biometrici in conformità del regolamento (UE) 2024/1358 e nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando e comunicando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all’ del presente regolamento, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente, anche presentando i propri documenti di identità, se ne è in possesso. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti o di completare il modello di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità competente fissa un termine ragionevole per la presentazione di tali prove, tenendo conto delle circostanze individuali del caso, entro il termine di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 4.   Il richiedente è tenuto ad essere presente: a) nello Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa della determinazione dello Stato membro competente e, se del caso, dell’attuazione della procedura di trasferimento; b) nello Stato membro competente; c) nello Stato membro di ricollocazione a seguito di un trasferimento a norma dell’, paragrafo 11. 5.   Se la decisione di trasferimento è notificata al richiedente in conformità dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 10, il richiedente coopera con le autorità competenti e si conforma a tale decisione.
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