Art. 16 · Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

Art. 16

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

In vigore dal 14 mag 2024
Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale 1.   Gli Stati membri esaminano la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera o in una zona di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è lo Stato membro competente sulla base dei criteri enunciati nella parte III, capo II, o delle disposizioni enunciate al capo III della presente parte. 2.   Fatte salve le norme previste alla parte IV del presente regolamento, quando nessuno Stato membro può essere determinato come competente a esaminare la domanda di protezione internazionale sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata. 3.   Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che, a causa del trasferimento in quest’ultimo, il richiedente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali che costituisce un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’ della Carta, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo II o alle disposizioni di cui al capo III della presente parte, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, e non possa verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. 4.   Se il controllo di sicurezza di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1356 non è stato effettuato a norma di detto regolamento, il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per la sicurezza interna il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte. Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1356, ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per la sua sicurezza interna, tale Stato membro effettua l’esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte. Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell’ del regolamento (UE) 2024/1356, o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato membro che effettua il controllo di sicurezza è lo Stato membro competente e l’ del presente regolamento non si applica. 5.   Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2024/1348.
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