Art. 14 · Forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà

Art. 14

Forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà

In vigore dal 14 mag 2024
Forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà 1.   Al fine di garantire il corretto funzionamento della parte IV del presente regolamento, è istituito un forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà («forum a livello tecnico») e il coordinatore UE della solidarietà convoca e presiede tale forum a nome della Commissione. 2.   Il forum di livello tecnico comprende rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri a un livello gerarchico sufficientemente alto per svolgere i compiti assegnatigli. 3.   I paesi terzi che hanno concluso con l’Unione un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale formalizzata in uno Stato membro o in tale paese terzo possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare al forum di livello tecnico, se del caso. 4.   L’Agenzia per l’asilo partecipa al forum di livello tecnico. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali partecipano, se del caso e su invito del coordinatore UE della solidarietà, al forum di livello tecnico. Possono essere invitate a partecipare anche agenzie delle Nazioni Unite, a seconda del loro coinvolgimento nel meccanismo di solidarietà. 5.   A seguito dell’adozione dell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’, il coordinatore UE della solidarietà convoca una prima riunione del forum di livello tecnico. A seguito di tale prima riunione, il forum di livello tecnico si riunisce periodicamente e con la frequenza necessaria, in particolare a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 6, per rendere operativo il meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri e rispondere alle esigenze di solidarietà con i contributi individuati.
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