Art. 13 · Forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà

Art. 13

Forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà

In vigore dal 14 mag 2024
Forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà 1.   Al fine di garantire l’efficace attuazione della parte IV del presente regolamento, è istituito un forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà («forum di alto livello»), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Gli Stati membri sono rappresentati al livello di responsabilità e di potere decisionale appropriato per svolgere i compiti conferiti al forum di alto livello. I paesi terzi che hanno concluso con l’Unione un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale formalizzata in uno Stato membro o nel paese terzo in questione possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare al forum di alto livello, se del caso. 2.   Il Consiglio convoca il forum di alto livello entro 15 giorni dall’adozione della relazione di cui all’, della decisione di cui all’ e della proposta della Commissione di cui all’. 3.   Nella riunione di cui al paragrafo 2 il forum di alto livello esamina la relazione di cui all’, la decisione di cui all’ e la proposta della Commissione di cui all’ ed esamina la situazione generale. Il forum di alto livello giunge inoltre a una conclusione sulle misure di solidarietà e sul livello di contributi necessario secondo la procedura di cui all’ e, ove ritenuto necessario, su altre misure di risposta alla situazione migratoria nei settori di responsabilità, preparazione ed emergenza, nonché sulla dimensione esterna della migrazione. Nel corso di tale riunione del forum di alto livello, gli Stati membri si impegnano a versare i propri contributi di solidarietà per la creazione della riserva annuale di solidarietà a norma dell’. 4.   Qualora, su iniziativa di uno Stato membro o su invito della Commissione, ritenga che i contributi di solidarietà alla riserva annuale di solidarietà siano insufficienti in relazione alle esigenze individuate, anche nel caso in cui siano state concesse detrazioni significative in conformità degli , o uno o più Stati membri soggetti a pressioni migratorie abbiano esigenze più elevate del previsto o la situazione generale richieda un sostegno di solidarietà supplementare, il Consiglio convoca a maggioranza semplice il forum di alto livello per chiedere agli Stati membri di fornire contributi di solidarietà supplementari. Qualsiasi ciclo di impegni segue la procedura di cui all’.
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