Art. 7
Consenso
In vigore dal 14 mag 2024
Consenso
1. La procedura di ammissione di cui all’ si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che hanno espresso il consenso a essere ammessi e non lo hanno successivamente revocato, fra l’altro rifiutando l’ammissione in un particolare Stato membro.
2. Se un cittadino di paese terzo o un apolide non fornisce i dati o le informazioni essenziali disponibili per lo svolgimento della procedura di cui all’, paragrafo 3, o non partecipa al colloquio personale di cui all’, paragrafo 6, si può ritenere che tale persona abbia implicitamente revocato il consenso all’ammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che l’interessato non sia stato informato a norma dell’, paragrafo 4, adempia gli obblighi entro un termine ragionevole o sia in grado di dimostrare che la mancata comunicazione di dati o informazioni o la mancata partecipazione al colloquio personale sono dovute a circostanze che non dipendono dalla sua volontà.
Storico versioni
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