Art. 6
Motivi di rifiuto dell’ammissione
In vigore dal 14 mag 2024
Motivi di rifiuto dell’ammissione
1. L’ammissione ai sensi del presente regolamento è rifiutata ai seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi:
a)
persone a cui le autorità competenti del paese nel quale hanno stabilito la residenza riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti;
b)
persone in relazione alle quali sussistono fondati motivi per ritenere che:
i)
abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;
ii)
abbiano commesso un reato grave;
iii)
si siano rese colpevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli della Carta delle Nazioni Unite;
c)
persone per le quali sussistono ragionevoli motivi per ritenere che rappresentino un pericolo per la comunità, l’ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica dello Stato membro che esamina il fascicolo di reinsediamento;
d)
persone per le quali è stata effettuata una segnalazione nel sistema d’informazione Schengen o in una banca dati nazionale di uno Stato membro ai fini del rifiuto di ingresso;
e)
persone a cui sono stati riconosciuti la protezione internazionale o uno status umanitario nazionale, di cui all’, punto 3), lettera c);
f)
persone a cui uno Stato membro ha rifiutato l’ammissione in conformità della lettera c) o d) del presente comma nei tre anni precedenti all’ammissione.
La lettera b) del primo comma si applica anche alle persone che istigano, o che altrimenti concorrono, alla commissione dei reati o atti ivi menzionati.
2. L’ammissione può essere rifiutata ai seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi:
a)
persone che, nei tre anni precedenti l’ammissione, non hanno espresso o hanno revocato il consenso a essere ammesse in un particolare Stato membro, a norma dell’, a condizione che siano state informate delle conseguenze di tale revoca in conformità dell’, paragrafo 4, lettera b);
b)
persone che hanno commesso uno o più reati non contemplati dal paragrafo 1, primo comma, lettera b), i quali sarebbero passibili di una pena massima non inferiore a un anno di reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro che esamina il fascicolo di ammissione, a meno che l’azione penale o la pena non siano cadute in prescrizione o, nel caso di condanna per un tale reato, l’iscrizione della condanna non sia stata cancellata dal casellario giudiziario nazionale, in conformità del diritto dello Stato membro che esamina il fascicolo di ammissione;
c)
persone che rifiutano di partecipare a un programma di orientamento pre-partenza di cui all’, paragrafo 22;
d)
persone a cui lo Stato membro non è in grado fornire il sostegno adeguato di cui necessitano in ragione della loro vulnerabilità.
3. I motivi previsti dal presente articolo si applicano a condizione che non sia operata alcuna discriminazione fondata, tra l’altro, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
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