Art. 4.tit_1
Determinazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento o l’ammissione umanitaria dell’Unione
In vigore dal 14 mag 2024
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1350:oj#art-4.tit_1