Art. 4
Determinazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento o l’ammissione umanitaria dell’Unione
In vigore dal 14 mag 2024
Determinazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento o l’ammissione umanitaria dell’Unione
La determinazione delle regioni o dei paesi terzi da cui avviene il reinsediamento o l’ammissione umanitaria dell’Unione si basa principalmente:
a)
sulle Projected Global Resettlement Needs (esigenze globali di reinsediamento previste) dell’UNHCR;
b)
sui margini di miglioramento del quadro di protezione e di ampliamento degli spazi di protezione nei paesi terzi;
c)
sulla portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento o ammissione umanitaria assunti dai paesi terzi, al fine di contribuire collettivamente a rispondere alle esigenze globali di reinsediamento dell’UNHCR.
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