Art. 3 · Quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria

Art. 3

Quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria

In vigore dal 14 mag 2024
Quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria Il quadro dell’Unione: a) prevede l’arrivo legale e sicuro, nel territorio di uno Stato membro, di cittadini di paesi terzi o apolidi che soddisfano le condizioni per l’ammissione e non rientrano nei motivi di rifiuto previsti dal presente regolamento, al fine di accordare loro protezione internazionale in conformità del presente regolamento o uno status umanitario a norma del diritto nazionale, di cui all’, punto 3), lettera c), e incoraggia tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi in tal senso; b) concorre ad accrescere il contributo dell’Unione alle iniziative internazionali di reinsediamento e ammissione umanitaria, al fine di aumentare il numero complessivo di posti di reinsediamento e ammissione umanitaria disponibili; c) contribuisce a rafforzare i partenariati dell’Unione con i paesi terzi nelle regioni verso le quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale.
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