Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «reinsediamento»: l’ammissione nel territorio di uno Stato membro, a seguito di una segnalazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), di un cittadino di paese terzo o di un apolide, che proviene da un paese terzo verso il quale è stato sfollato e che: a) soddisfa le condizioni per l’ammissione a norma dell’, paragrafo 1; b) non rientra nei motivi di rifiuto di cui all’; e c) al quale è stata accordata la protezione internazionale in conformità del diritto dell’Unione e nazionale ed è stata offerta una soluzione duratura; 2) «protezione internazionale»: la protezione internazionale quale definita all’, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1347; 3) «ammissione umanitaria»: l’ammissione nel territorio di uno Stato membro, a seguito, ove richiesto da uno Stato membro, di una segnalazione dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo («Agenzia per l’asilo»), dell’UNHCR o di altri organismi internazionali competenti, di un cittadino di paese terzo o di un apolide proveniente da un paese terzo verso il quale è stato sfollato con la forza e che, almeno, in base a una valutazione iniziale: a) soddisfa le condizioni per l’ammissione a norma dell’, paragrafo 2; b) non rientra nei motivi di rifiuto di cui all’; e c) beneficia di protezione internazionale in conformità dell’, paragrafo 17, del presente regolamento o di uno status umanitario a norma del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti agli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347 per i beneficiari di protezione sussidiaria; 4) «ammissione di emergenza»: l’ammissione attraverso reinsediamento o ammissione umanitaria di persone con necessità urgenti di protezione legale o fisica o con esigenze mediche immediate.
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