Art. 15
Valutazione e riesame
In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione e riesame
1. Entro il 12 giugno 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, in particolare dell’, paragrafo 2, lettera b), e sui contributi degli Stati membri all’attuazione del piano dell’Unione, conformemente all’, nonché sull’azione di tutti gli Stati membri per intensificare gli sforzi di reinsediamento e ammissione umanitaria allo scopo di contribuire in modo significativo a rispondere alle esigenze globali di reinsediamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte per conseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all’Agenzia per l’asilo le informazioni necessarie per elaborare la relazione della Commissione ai fini del paragrafo 1.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento, sulla base di una proposta della Commissione, entro due anni dalla presentazione, da parte della Commissione, della relazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto del contenuto di tale relazione.
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