Art. 12 · Associazione con l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera

Art. 12

Associazione con l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera

In vigore dal 14 mag 2024
Associazione con l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera L’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono invitati ad associarsi all’attuazione del piano dell’Unione. Tale associazione tiene debitamente conto del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la procedura di cui all’ e i diritti e gli obblighi delle persone ammesse.
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