Art. 11
Comitato ad alto livello per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria
In vigore dal 14 mag 2024
Comitato ad alto livello per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria
1. È istituito un comitato ad alto livello per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria (comitato ad alto livello). Esso è composto di rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri.
L’Agenzia per l’asilo, l’UNHCR e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello.
Altre organizzazioni pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile, possono essere invitate a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello nei settori di rispettiva competenza.
I rappresentanti dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello se hanno manifestato l’intenzione di essere associati all’attuazione del piano dell’Unione.
2. Il comitato ad alto livello è presieduto dalla Commissione. Esso si riunisce almeno una volta all’anno e ogniqualvolta necessario su invito della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o del Parlamento europeo.
3. Il comitato ad alto livello fornisce consulenza alla Commissione su questioni inerenti all’attuazione del quadro dell’Unione, tra cui il numero raccomandato di persone da ammettere e le regioni o i paesi terzi da cui effettuare tale ammissione, tenuto conto delle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell’UNHCR. Esso può formulare raccomandazioni.
La Commissione pubblica i verbali delle riunioni del comitato ad alto livello, a meno che tale pubblicazione non arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico o privato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
4. La Commissione consulta il comitato ad alto livello e tiene conto dell’esito delle sue riunioni per quanto riguarda questioni inerenti all’attuazione del quadro dell’Unione.
5. Alla luce dell’esito delle riunioni del comitato ad alto livello ai sensi del presente articolo, la Commissione invita gli Stati membri a indicare i dettagli della loro partecipazione e del loro contributo su base volontaria al numero totale di persone da ammettere, compresi il tipo di ammissione e le regioni o i paesi terzi da cui avverrà l’ammissione a norma degli .
6. La Commissione, di propria iniziativa o a seguito di una raccomandazione di uno o più Stati membri o del Parlamento europeo, convoca una riunione del comitato ad alto livello al fine di discutere l’eventuale ammissione di persone ai sensi dell’, paragrafo 6, per far fronte a nuove circostanze, come una crisi umanitaria imprevista in regioni o paesi terzi che non sono inclusi nel piano dell’Unione.
7. Se necessario, il comitato ad alto livello può stabilire il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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